Con la sentenza n. 529/2026, resa nel giudizio R.G. 599/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha annullato un avviso di accertamento emesso per Canone Unico Patrimoniale (CUP) nei confronti di un gestore del servizio idrico integrato – assistito dallo Studio – in relazione a insegne e cartelli collocati presso sedi e impianti.
- Sulla Giurisdizione tributaria
Preliminarmente si segnala che nell’ambito del giudizio la CGT con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. n. 100 del 10.04.2025 rimetteva alla Suprema Corte di Cassazione l’individuazione della giurisdizione in materia di controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, inquadrata dallo Studio come tributaria.
Con la sentenza n. 12225 del 2026 si pronunciava la Suprema Corte Civile a Sezioni Unite enunciando il seguente principio di diritto:
«Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria».
Per quel che concerne in generale la platea dei soggetti che gestiscono un servizio pubblico è di particolare rilevanza la statuizione della Corte nella parte in cui afferma: “il CUP viene pagato in ragione dell’utilità che il privato ritrae dall’occupazione o dalla diffusione dei messaggi pubblicitari e non per il rilascio di un provvedimento concessorio”.
Questa “utilità” rappresenta la manifestazione di capacità contributiva che giustifica l’imposizione tributaria.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, la sentenza specifica ulteriormente che si tratta di un’attività che: “produce ricchezza sia per chi la svolge sia per chi ne beneficia in termini di promozione dell’immagine“. Pertanto, l’utilità che costituisce il presupposto del tributo deve essere intesa in senso economico-commerciale ossia un vantaggio che si traduce, direttamente o indirettamente, in un ritorno economico, in un aumento della domanda o in un rafforzamento competitivo dell’immagine aziendale.
Se tale utilità manca, viene anche meno il presupposto stesso del tributo. La pronuncia afferma quindi un criterio interpretativo rilevante ai fini dell’applicazione del CUP ogniqualvolta l’attività oggetto della pretesa impositiva sia priva, sul piano sostanziale, delle caratteristiche che giustificano il prelievo, a prescindere dalla relativa qualificazione formale.
2. La decisione
La pronuncia si segnala inoltre per due affermazioni di particolare interesse:
- l’avviso di accertamento è nullo se non motiva concretamente le ragioni per cui i singoli manufatti debbano essere qualificati come messaggi pubblicitari:
- la segnaletica del gestore del SII, quando ha funzione informativa o segnaletica e non promozionale, non integra il presupposto oggettivo del CUP pubblicitario;
Il primo snodo della sentenza è rappresentato dal difetto di motivazione.
La Corte ha rilevato la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, osservando che l’atto impugnato si limitava a elencare le esposizioni contestate, senza argomentare perché esse dovessero essere considerate “messaggi pubblicitari” imponibili.
Il punto è rilevante perché, nella prassi applicativa del CUP, non di rado gli avvisi in materia di esposizione pubblicitaria sono costruiti come atti seriali: descrizione del mezzo, superficie, importo, richiamo normativo e sanzione. La sentenza ribadisce invece che, quando la debenza del canone dipende dalla qualificazione del messaggio come pubblicitario, l’ente o il concessionario devono esplicitare il percorso motivazionale, non potendo limitarsi a un’elencazione materiale dei supporti.
Il profilo di maggiore interesse è tuttavia nel merito.
La Corte afferma che il CUP, nella sua componente pubblicitaria, colpisce solo i messaggi aventi funzione promozionale, cioè quelli diretti a promuovere beni o servizi, migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato o sollecitare la domanda
Per contro, quando il messaggio assolve una funzione essenzialmente informativa e segnaletica, e non può essere automaticamente attratto nell’area del CUP pubblicitario.
La sentenza richiama in tal senso l’orientamento già formatosi in materia di imposta comunale sulla pubblicità, secondo cui rilevano i soli messaggi diffusi nell’esercizio di attività economica con finalità promozionale o di miglioramento dell’immagine, mentre restano fuori i meri avvisi all’utenza.
